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 LE DETRAZIONI 50% E 65% PER IL 2014
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LE DETRAZIONI 50% E 65% PER IL 2014


INTERVENTI EDILI

La Finanziaria 2014 ha prorogato per il 2014 le detrazioni 50% - 65%. In particolare le proroghe riguardano:
  • la detrazione IRPEF del 50% prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio;
  • la detrazione IRPEF del 50% prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
  • la detrazione del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli interventi per l’adozione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti non consentono di fruire “di per sé … dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici”, mentre il MEF, in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare, ha evidenziato che l’agevolazione del 50% spetta anche nel caso di demolizione e ricostruzione con spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.
 
APPLICAZIONE ALIQUOTA 65%
L’aliquota del 65% è riservata alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014. A tal fine va fatto riferimento:
  • per le persone fisiche / lavoratori autonomi / enti non commerciali al criterio di cassa, ossia, alla data di effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio dell’intervento.
Esempio
Intervento iniziato a maggio 2013, per il quale sono stati effettuati pagamenti a maggio, luglio e settembre. In tal caso si beneficia dell’aliquota pari al 55% per le spese pagate a maggio, del 65% per quelle pagate a luglio e settembre;
per le imprese individuali / società / enti commerciali al criterio di competenza, ossia alla data di ultimazione della prestazione, a prescindere dalla data di avvio dell’intervento cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.
Tali principi vanno applicati anche per la verifica del sostenimento delle spese per gli interventi su edifici condominiali.
 
DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Con la modifica dell’art. 16, DL n. 63/2013 è stata disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di � 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare la detrazione è riconosciuta nella seguente misura.
Dal 2016 la detrazione ritornerà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di � 48.000).
 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2007, n. 36/E e ribadito dalla stessa, relativamente alla detrazione per i lavori di riqualificazione energetica nella Circolare 1.7.2010, n. 39/E, l’agevolazione in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione spetta solo in presenza di una “fedele ricostruzione”. In assenza di tale condizione si ravvisa infatti una nuova costruzione, esclusa dalla detrazione. In particolare, l’Agenzia ha evidenziato che:
  • in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, non spetta la detrazione in quanto l’intervento è qualificabile nuova costruzione;
Tipologia agevolazione Periodo sostenimento spese:
  • detrazione 65% dal 6.6.2013 al 30.6.2015;
  • detrazione 50% dall’1.7.2015 al 30.6.2016;
Tipologia agevolazione Periodo sostenimento spese:
  • detrazione 50% dal 26.6.2012 al 31.12.2014;
  • detrazione 40% dall’1.1.2015 al 31.12.2015;
  • in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e con ampliamento, la detrazione spetta solamente alle spese sostenute per la parte pre-esistente.
Il medesimo orientamento è stato espresso dall’Agenzia nella Risoluzione 4.1.2011, n. 4/E con riferimento alla spettanza della detrazione del 36% per lavori di ampliamento effettuati ai sensi dell’art. 11, DL n. 112/2008 (Piano casa). In tale occasione è stato precisato che detta detrazione spetta per tutti i lavori eseguiti riferibili alla volumetria ed alla sagoma degli edifici già esistenti, restando la fruibilità strettamente condizionata alla fedele ricostruzione degli stessi.
L’art. 30, comma 1, lett. a), DL n. 69/2013 (c.d. Decreto “Fare”) è intervenuto sull’art. 3, DPR n. 380/2001, contenente il Testo Unico in materia edilizia, eliminando, relativamente alla ristrutturazione edilizia, il riferimento al mantenimento della sagoma originaria, nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio.
Sono quindi considerati detraibili i lavori relativi a interventi di demolizione e ricostruzione in cui sia rispettata la volumetria (ma non necessariamente la sagoma) dell’edificio preesistente.
Recentemente, in risposta all’Interrogazione parlamentare 22.1.2014, n. 5-01866, dopo aver precisato che “la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato,” il MEF ha evidenziato che, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, “possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario”.
 


 
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